STATUTO DELL’ ASSOCIAZIONE “PRO LOCO SVILUPPAGROPOLI“
Art. 1 Costituzione, denominazione e sede
1.1 In data 02 Aprile 2015 presso la sede del Forum dei giovani di Agropoli, è stata costituita l’
Associazione “PRO LOCO SVILUPPAGROPOLI”, con sede legale nel Comune di Agropoli alla via
Pio X.
1.2 La PRO LOCO SVILUPPAGROPOLI, nell’ambito del proprio comune, può variare l’indirizzo
della sede, senza alcuna necessità di aggiornamento del presente statuto.
1.3 La “PRO LOCO SVILUPPAGROPOLI” aderisce all’UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco
d’Italia), tramite il Comitato Regionale UNPLI della Campania.
Art. 2 Caratteristiche e competenza territoriale
2.1 La “ PRO LOCO SVILUPAGROPOLI” è un’associazione di volontariato, di natura privatistica,
senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico.
2.2 Essa ha competenza nel Comune di Agropoli.
2.3 La Pro Loco può operare anche al di fuori del proprio Comune in presenza di forme
partecipative con altre Associazioni o Enti o di convenzioni stipulate con Enti pubblici in località in
cui non esista altra associazione Pro Loco iscritta all’ UNPLI.
Art. 3 Finalità
3.1 La Pro Loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità
naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui insiste.
In particolare si propone le seguenti finalità:
a) tutela e valorizzazione delle risorse naturali,artistiche,monumentali,ambientali,turistiche e
culturali del luogo;
b) assistenza, tutela e informazione turistica;
c) iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno sociale,
culturale, ambientale e turistico;
d) promozione, coordinamento e realizzazione di iniziative e di manifestazioni atte a favorire la
custodia, la tutela, la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse culturali,
turistiche ed enogastronomiche, anche in nome e per conto di Enti pubblici e Soggetti privati;
e) attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate alla
conoscenza ed agli scambi culturali;
f) promuovere il miglioramento e lo sviluppo delle attrezzature ricettive per facilitare il movimento
turistico e rendere piacevole il soggiorno dei turisti;
g) inserirsi, eventualmente, nell’ attuazione dei piani turistici previsti dalle vigenti normative;
h) programmazione e realizzazione di attività di orientamento e/o di formazione professionale,
corsi di aggiornamento e sostegno agli studi;
i) contribuire ad organizzare turisticamente il paese, studiandone il miglioramento edilizio e
stradale, promuovendo e/o sollecitando l’abbellimento delle piazze, strade, giardini, prestando
attenzione agli spazi ricreativi ed al verde;
j) collaborazione con l’UNPLI ( Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia – Comitato Regionale
Campano ) quale organo rappresentativo delle Pro Loco e di collegamento con la Regione
Campania e la sua struttura operativa;
k) apertura e gestione di un circolo per i propri soci;
l) realizzazione e/o gestione di biblioteche di interesse locale;
m) incentivare la partecipazione dei giovani attraverso specifiche attività previste dalle politiche
giovanili attuate dagli Enti pubblici.
Art. 4 Finanziamento e patrimonio
4.1 Il patrimonio della Pro Loco è formato:
a) dalle quote sociali, annualmente stabilite dall’Assemblea dei soci nel bilancio di previsione, da
versare entro il 31 gennaio di ogni anno;
b) dai contributi dei soci;
c) da eredità, donazioni e legati;
d) da contributi ed elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogati da Enti pubblici e
privati;
e) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) da contributi dell’Unione Europea;
g) da proventi di gestioni permanenti od occasionali di beni e di servizi ai soci o a terzi, anche
attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale,
svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
h) da erogazioni liberali di soci o di terzi per i fini istituzionali;
i) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e
sottoscrizioni anche a premi;
j) da entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale;
k) da beni mobili ed immobili di proprietà e/o provenienti da eventuali donazioni e lasciti.
4.2 Non può, in nessun caso, distribuire i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme
indirette; essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle direttamente connesse.
4.3 Ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali
statutariamente previste.
4.4 L’elenco dei beni mobili di proprietà della Pro Loco deve essere trascritto in apposito registro
degli inventari.
Art. 5 Soci
5.1 I Soci della Pro Loco si distinguono in Soci fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.
Socio fondatore è colui che ha promosso ed aderito già da subito all’iniziativa di costituzione della
Pro Loco intervenendo alla stipula dell’Atto Costitutivo; egli, se in regola con il versamento della
quota associativa per l’anno in corso, ha sempre diritto di voto.
Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua.
Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione.
Socio onorario è chi per meriti particolari verso l’Associazione o la località è insignito di tale titolo
con delibera motivata dal Consiglio Direttivo.
5.2 I Soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.
5.3 La qualità di Socio, nel rispetto della quota minima dell’ ottanta per cento riservata ai residenti,
è conseguibile da tutti i cittadini italiani e comunitari, e si perde per dimissioni, morosità o
indegnità.
Art. 6 Diritti e Doveri
6.1 I Soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota sociale annua stabilita
dall’Assemblea in occasione del bilancio preventivo.
6.2 Tutti i Soci in regola con i versamenti della quota sociale, purché maggiorenni, hanno diritto:
a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco, se in regola con i versamenti dell’anno in
corso e in quello precedente o se Soci fondatori;
b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco, se in regola con i versamenti dell’anno in
corso e in quello precedente o se Soci fondatori; essi devono dichiarare di non aver riportato
condanne penali, di non avere carichi pendenti, di non ricoprire cariche politiche ed amministrative
pubbliche;
c) di voto per l’approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari della Pro Loco
nonché per lo scioglimento della Pro Loco, se in regola con i versamenti dell’anno in corso e in
quello precedente o se Soci fondatori;
d) a ricevere la tessera della Pro Loco;
e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
f) a frequentare i locali della Pro Loco;
g) di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività.
6.3 I Soci hanno il dovere di ossequiare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita
sociale e amministrativa dell’associazione, di curarne l’immagine, di garantirne l’assetto economico
e di non operare in concorrenza con le sue attività.
Art. 7 Ammissione e perdita di qualifica di Socio
7.1 L’ammissione a Socio della Pro Loco viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di
presentazione di regolare istanza fatta pervenire a mezzo raccomandata o consegnata a mano. Il
Consiglio Direttivo, nel rispetto della quota minima dell’ottanta per cento riservata ai residenti,
esamina le nuove istanze e delibera sull’ammissibilità delle richieste pervenute, nella prima seduta
utile, comunque non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento, provvedendo a notificare
all’interessato quanto deciso sempre a mezzo fax, posta elettronica, raccomandata o consegnata a
mano. Gli effetti della iscrizione, per l’esercizio dei diritti e dei doveri del Socio, decorrono dalla
data indicata nella notifica di ammissione, sulla quale devono essere riportate le modalità e la data
entro cui deve avvenire il pagamento dell’intera quota annuale (anno solare).
7.2 La quota associativa è intrasmissibile, neppure per successione, non è rivalutabile e non deve
avere carattere di temporaneità.
7.3 La qualità di Socio risulta da apposito Registro/Libro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
7.4 La qualità di Socio si perde per dimissioni, morosità ed indegnità o per attività pregiudizievole o
incompatibile con l’attività stessa.
7.5 I Soci che non rassegnano le dimissioni entro il 31 dicembre, sono obbligati verso la Pro Loco
anche per il periodo sociale successivo.
7.6 L’esclusione di un Socio per morosità viene deliberata dal Consiglio Direttivo se il Socio stesso
non ha provveduto al pagamento della quota annuale entro il 28 febbraio dell’anno medesimo.
7.7. L’esclusione del Socio viene deliberata del Consiglio Direttivo ed è inappellabile,la quota
eventualmente già pagata, non viene restituita.
Art. 8 Organi
8.1 Sono organi della Pro Loco:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
Art. 9 Assemblea dei Soci
9.1 L’Assemblea dei Soci rappresenta la universalità degli associati e le sue decisioni obbligano
tutti gli iscritti.
9.2 L’Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per la realizzazione degli scopi sociali.
9.3 All’Assemblea prendono parte tutti i soci ed esprimono il voto soltanto i Soci Fondatori e i Soci
in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso e dei due anni precedenti.
9.4 Ogni Socio votante ha diritto ad un voto ed è consentita una sola delega dei soci votanti. Nella
elezione del Consiglio Direttivo, i Soci possono esprimere sino ad un massimo di cinque
preferenze.
9.5 L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
9.6 L’Assemblea ordinaria deve essere tenuta entro il mese di SETTEMBRE per l’approvazione
del bilancio di previsione per l’anno successivo, ed entro il mese di MARZO per l’approvazione del
rendiconto consuntivo dell’anno precedente.
9.7 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quando non diversamente disposto dal
presente Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci
aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno mezz’ora dopo, qualsiasi sia il
numero dei Soci presenti aventi diritto al voto.
9.8 L’Assemblea delibera, salvo quando non diversamente disposto dal presente Statuto, con il
voto favorevole della maggioranza dei votanti.
9.9 L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Pro Loco o, in sua assenza, dal
Vice Presidente.
9.10 Spetta all’Assemblea ordinaria deliberare sul programma generale di attività, sul bilancio
preventivo, sul conto consuntivo, sui regolamenti interni predisposti dal Consiglio, su eventuali
proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.
9.11 Spetta, inoltre, all’Assemblea la elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori,con
le modalità definite dal REGOLAMENTO approvato dall’Assemblea. Tale Assemblea deve essere
fissata con almeno 30 giorni di anticipo con contestuale comunicazione al Comitato Provinciale
Unpli di Salerno, che nominerà un proprio delegato che sarà presente durante le procedure
elettorali. A conclusione dei lavori e dopo la successiva ratifica del Presidente del Comitato
Provinciale Unpli, entro 10 giorni dalla svolgimento delle elezioni, si procederà alla proclamazione
degli eletti.
La indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che indica la sede, la data
e l’ora e ne fissa l’ordine del giorno.
9.12 Durante l’Assemblea le votazioni avvengono normalmente in forma palese, salvo per le
nomine alle cariche sociali, per le quali è previsto il voto segreto.
9.13 La convocazione assembleare deve pervenire ai Soci almeno dieci giorni prima della data
fissata, mediante comunicazione scritta, da trasmettere per fax, per posta elettronica, per
raccomandata, o consegnata a mano. L’avviso di convocazione deve anche essere esposto nella
sede sociale.
9.14 L’Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei
due terzi dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza della
maggioranza dei Soci aventi diritto al voto. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza
dei votanti presenti.
9.15 L’Assemblea può anche essere indetta dietro richiesta scritta, da presentare al Consiglio
Direttivo, di almeno due terzi dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale;
9.16 L’Assemblea straordinaria per lo scioglimento della Pro Loco è valida in prima convocazione
con la presenza dei quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto; in seconda con la presenza dei due
terzi dei Soci aventi diritto al voto. Essa delibera, comunque, lo scioglimento della Pro Loco con il
voto favorevole di almeno i quattro quinti dei Soci votanti (si approssima all’unità per eccesso).
9.17 Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal
Segretario della Pro Loco, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale su richiesta scritta e
motivata da parte dei richiedenti.
Art. 10 Consiglio Direttivo
10.1 Il Consiglio Direttivo è formato da (cinque a nove) membri eletti a votazione segreta
dall’Assemblea stessa; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
10.2 Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo, il Sindaco del
Comune, esponenti di associazioni di volontariato o di associazioni di categoria nel campo turistico
e culturale, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.
10.3 In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede alla loro surroga con i
soci primi non eletti sino ad massimo della metà dei consiglieri stabiliti.
10.4 Dopo la surroga consentita l’Assemblea, entro trenta giorni, deve eleggere il nuovo Consiglio
Direttivo.
10.5 Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri;
nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
10.6 Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente e il vice-Presidente.
10.7 Il rinnovo delle cariche sociali, ratificato dal Comitato Provinciale Unpli di Salerno, deve
essere comunicato all’Assessorato Regionale al Turismo ed all’UNPLI CAMPANIA, entro 15 giorni
dalla proclamazione degli eletti.
10.8 Il Consiglio si riunisce di norma almeno ogni sessanta giorni ed ogni qualvolta lo ritenga
necessario il Presidente o dietro richiesta scritta della maggioranza dei Consiglieri.
10.9 Il Consigliere che non rinnovi la propria adesione alla Pro Loco entro il 31 gennaio decade
automaticamente dalla carica.
10.10 Il Consigliere che per tre volte consecutive risulti, comunque, assente dalle sedute di
Consiglio, senza gravi e giustificati motivi, da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e,
quindi, surrogato.
10.11 Sia la decadenza che la surroga deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
10.12 Spetta al Consiglio Direttivo l’amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del
bilancio preventivo e del bilancio consuntivo (ratificato dal Collegio dei Revisori dei Conti), che
devono essere approvati dall’Assemblea, deliberare sull’entità della quota sociale annua,
deliberare sull’ammissione o sull’esclusione dei soci, sulla decadenza o surroga dei Consiglieri,
Revisori, assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità sociali, con
tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all’Assemblea dei Soci.
10.13 Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal
Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dei
richiedenti.
Art. 11 Presidente e Vice Presidente
11.1 Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo a votazione segreta o in
altro modo accettato all’unanimità dal Consiglio stesso.
11.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo stesso viene sostituito dal Vice-
Presidente; in mancanza anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di iscrizione
all’Associazione.
11.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l’Assemblea dei soci con l’assistenza del
Segretario.
11.4 Il Presidente ha, in unione agli altri membri del Consiglio, la responsabilità
dell’amministrazione della Pro Loco.
11.5 Il Presidente provvede a riscuotere contributi concessi alla Pro Loco da qualsiasi Ente
pubblico o privato e da privati ed a prelevare somme della Pro Loco depositate presso Istituti
Bancari o Uffici postali;
11.6 Il Presidente può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio,
salvo ratifica nella successiva riunione.
11.7 Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante della Pro Loco.
11.8 In caso di dimissioni o di impedimento permanente il Consiglio Direttivo deve provvedere
entro 15 giorni alla elezione del nuovo Presidente.
Art. 12 Il Segretario
12.1 Il Segretario è nominato dal Presidente, scelto tra i soci ordinari con adeguate attitudini e
competenze o tra i Consiglieri.
12.2 Il Segretario assiste il Consiglio e l’Assemblea, redige i verbali e cura il normale
funzionamento degli uffici.
12.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni
altro documento sociale.
12.4 Il suo mandato è limitato nel tempo a quello in cui dura in carica il Presidente che lo ha
prescelto. Il Presidente può, però, in qualsiasi momento, provvedere a sostituirlo a suo
insindacabile giudizio.
Art. 13 Il Tesoriere
13.1 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti
13.2 Redige la stesura dei bilanci;
13.3 Provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;
13.4 Amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo;
13.5 Con firma congiunta a quella del Presidente può prelevare somme della Pro Loco depositate
presso istituti bancari;
13.6 Deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio consuntivo per
almeno quindici giorni prima della riunione dell’Assemblea convocata per la relativa approvazione.
13.7 E’ responsabile degli atti contabili della Pro Loco ed ha l’obbligo di rendere, in qualsiasi
momento, il rendiconto al Presidente ed al Consiglio Direttivo.
Art. 14 Collegio dei Revisori dei Conti
14.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a
votazione segreta dall’Assemblea dei soci. Ogni Socio votante può esprimere fino a tre preferenze,
i primi tre eletti sono Revisori effettivi, il quarto e quinto eletto sono Revisori supplenti. Il primo
eletto assume la carica di Presidente.
14.2 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
14.3 Essi hanno il compito di esaminare periodicamente la contabilità sociale ed ogni qualvolta lo
ritengano opportuno, nonché di approvare il bilancio consuntivo.
14.4 Il Presidente dei Revisori, o altro membro da lui delegato, partecipa con parere consultivo ai
lavori del Consiglio.
Art. 15 Controllo e vigilanza
15.1 La Pro Loco adegua la propria attività gestionale alle norme delle Leggi regionali vigenti,
riconoscendo l’assenza di lucro e la competenza territoriale e trasmette gli atti all’Assessorato
Regionale al Turismo ed all’UNPLI Campania secondo la tempistica prevista dalle vigenti
normative.
15.2 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e
gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
15.3 La Pro Loco può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo e d’ impresa, anche ricorrendo a propri Soci.
15.4 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite e sono incompatibili con cariche politiche e
amministrative pubbliche.
15.5 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può
prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute da Soci o da persone che hanno
operato per la Pro Loco nell’ambito delle attività istituzionali.
15.6 La Pro Loco accetta le direttive e gli accertamenti dell’UNPLI così come previsti dallo Statuto
e dal regolamento dell’UNPLI regionale, e le verifiche e i controlli della Regione Campania per
quanto attiene il rispetto della normativa regionale.
15.7 La Pro Loco depositerà il proprio atto costitutivo completo di statuto e regolamento presso la
Regione Campania – Assessorato al Turismo, all’UNPLI Campania e all’UNPLI Provinciale di
Salerno.
Art. 16 Scioglimento della Pro Loco
16.1 La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera dei Soci votanti in assemblea
straordinaria.
16.2 Lo scioglimento della Pro Loco deve essere comunicato alla Regione Campania –
Assessorato al Turismo, all’UNPLI Campania, tramite il Comitato Provinciale di Salerno, al
Comune di Agropoli ed agli organi di polizia competenti;
16.3 In caso di vacanza amministrativa, l’amministrazione uscente risponde direttamente di
eventuali pendenze contabili o amministrative.
16.4 In caso di scioglimento dell’Associazione gli eventuali residui attivi devono essere devoluti a
fini di utilità sociale.
Art. 17 Riferimenti legislativi
17.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento
interno che sarà successivamente approvato dall’Assemblea, al fine di disciplinare tutte le
procedure e le attività della vita associativa, si fa rinvio a quanto previsto nel Codice Civile, nelle
leggi nazionali e regionali relative alle Pro Loco, nonché alle norme e regolamenti dell’UNPLI
Nazionale, dell’UNPLI Campania e del Comitato Provinciale UNPLI di Salerno.
Art. 18 Norma transitoria
18.1 Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea generale dei Soci tenutasi a Agropoli il
18 Agosto 2015, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.